Art. 16.
(Sementi da conservazione).

      1. Il Ministero tutela il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2.
      2. Per «varietà da conservazione» si intendono le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a specie di piante autoctone e non autoctone, purché integratesi negli agroecosistemi locali da almeno venticinque anni, minacciati da erosione genetica oppure non più coltivati sul territorio nazionale, ma conservati presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca di regioni o di altri Paesi, o presso privati, per i quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione, se non già iscritti nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie.
      3. Con decreto del Ministro, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è istituito un apposito registro delle varietà di cui al comma 2 e ne sono disciplinate le modalità di gestione.